STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Carmine Gallo – Organizzazione non Lucrativa di Utilit? Sociale”
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Denominazione e sede)
1. E’ costituita e promossa l’Associazione di promozione sociale “CARMINE GALLO”, di seguito detta Associazione.
2. La sede dell?associazione ? alla Via Posillipo n. 226 presso l’Ospedale Pausilipon
3. L?associazione ha durata illimitata.
Art. 2
(Statuto e regolamento)
1. L’associazione ? disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola i soci dell’associazione alla sua osservanza ed in particolare:
1. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell’attivit? dell’associazione stessa.
2. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
3. Lo statuto ? interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi a codice civile.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente statuto pu? essere modificato con deliberazione 1. dell’Assemblea, secondo i dettami dell?art. 21 codice civile.
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4
a) L?associazione con l’esclusivo perseguimento di finalit? di solidariet? sociale rivolge la sua attivit? nei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universit?, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.
L?Associazione adotta il divieto di svolgere attivit? diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonch? fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
c) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit? istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
d) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilit? sociale o a fini di pubblica utilit?, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
e) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
f) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalit? associative volte a garantire l’effettivit? del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneit? della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’et? il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
h) l?associazione non potr? svolgere attivit? diverse da quelle istituzionali salvo quelle ad esse connesse.
Art. 5
(Finalit? specifiche)
L’associazione persegue esclusivamente la finalit? di migliorare i servizi e l’assistenza sanitaria e sociale rivolti a bambini e adolescenti affetti da patologie oncologiche ed ematologiche ed alle loro famiglie, e a tal fine pu? svolgere le seguenti attivit?, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Promuovere, sostenere e finanziare la ricerca;
b) promuovere l?elaborazione di informazione utili per una migliore comprensione delle patologie oncologiche ed ematologiche in et? pediatrica e delle loro conseguenze psicosociali e facilitare la diffusione delle informazioni stesse predisponendo idonei strumenti;
c) promuovere campagne di informazione relative alle patologie oncologiche ed ematologiche pediatriche;
d) organizzare convegni e seminari di studio;
e) acquistare strumenti, apparecchiature e attrezzature logistiche da destinare agli ospedali e centri di cura della Campania;
f) organizzare corsi di formazione e informazione per genitori e volontari;
g) farsi promotrice presso le Autorit? sanitarie e Istituzioni Pubbliche di proposte e programmi per il miglioramento della qualit? delle cure e della degenza dei bambini ricoverati e dell’assistenza ai bambini stessi ed alle loro famiglie, anche raccogliendo segnalazioni dai genitori comunque interessati, anche se non associati;
h) occuparsi dell’assistenza psico-sociale e dell’accoglienza alle famiglie e ai piccoli pazienti, anche organizzando case e centri dedicati:
i) concludere accordi con altre associazioni senza fini di lucro con finalit? similari per lo svolgimento in comune di una o pi? iniziative.
svolgere attivit? e concludere operazioni connesse, affini o strumentali a a) quelle qui indicate, comunque utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
2. Nei limiti imposti dalla vigente disciplina delle Associazioni di promozione sociale e, in genere, del proprio scopo non di lucro, l’Associazione potr? compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, che sia strumentale o connessa al raggiungimento del conclamato scopo sociale. A tali fini potr?, attraverso gli organi rappresentativi, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui all’art.17 c.c. nonch? cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso ed in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.
3. L’Associazione, per reperire i mezzi necessari occorrenti ai fini istituzionali, potr? ricevere da privati, enti lucrativi, Istituzioni e altri enti benefici donazioni in denaro o in natura, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni. Potr? altres? organizzare manifestazioni di qualunque genere per reperire i mezzi necessari, nonch? stipulare accordi, contratti, intese, protocolli, convenzioni ecc, con amministrazioni pubbliche, enti privati, Istituzioni scolastiche, Societ?, Comitati, altre Associazioni o persone singole.
Art. 6
(Ambito di attuazione delle finalit?)
1. L’associazione di promozione sociale “CARMINE GALLO” opera sul territorio Italiano, ed in particolare verso i richiedenti che siano in cura presso dei centri oncologici o similari campani e determinatamente dell?Ospedale Pausillipon.
TITOLO III
I SOCI
Art. 7
(Ammissione)
1. Possono diventare soci ordinari dell’associazione tutte le persone maggiorenni italiane e straniere che condividono le finalit? dell’associazione e si impegnano attivamente soprattutto con la propria disponibilit? di tempo e di mezzi.
2. Sono ammessi a far parte dell?associazione come soci ordinari, coloro che ne facciano richiesta, che abbiano versato la quota associativa e che vengano giudicati idonei anche per lo svolgimento dell?attivit? di volontariato in seno all?associazione.
3. Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria dell?associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonch? ai regolamenti dell?associazione.
4. In ordine all?ammissione all?associazione delibera il Consiglio Direttivo, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti e l?adesione dell?interessato.
5. Sono ?soci sostenitori?, i soggetti che sottoscrivono liberalit? economiche di sostegno alle attivit? dell?associazione, questa categoria di soci non ha diritto di voto.
6. Non ? ammessa la categoria dei soci temporanei.
7. Sono ?benemeriti? o ?onorari? coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all’associazione, questa categoria di soci non ha diritto di voto.
Art. 8
(Diritti e doveri)
1. I soci eleggono il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti(ove isituiti) e approvano il bilancio.
Tutti i soci ordinari in regola col versamento delle quote, per i quali non sussiste alcun elemento di cui all?articolo 9, hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento dell?associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilit?, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo 1. statuto.
2. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attivit? prestata secondo le possibilit? dell’associazione stessa, e solo se concordato preventivamente con il Presidente.
3. I soci hanno l?obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell?Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo, il comportamento all?interno e all’esterno dell’associazione, ? animato dallo spirito di solidariet? nonch? attuato con correttezza, buona fede, e coerenza rispetto ai principi dello statuto e degli eventuali regolamenti.
Art. 9
(Cessazione e Esclusione, Decadenza)
1. I soci cessano di appartenere all’associazione per:
a. Dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b. Mancato versamento della quota associativa;
c. Morte.
2. Sono cause di esclusione:
a. La grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte;
b. Compimento di azioni indegne che arrecano pregiudizio al prestigio dell’Associazione
L?esclusione di un associato viene deliberata dall?Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
3. E? causa di decadenza l?assenza ingiustificata per due anni dalle Assemblee sociali;
TITOLO IV
GLI ORGANI
Art. 10
(Organi dell’associazione)
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti (ove istituito).
CAPO I – L’ASSEMBLEA
Art. 11
(Composizione)
1. L’Assemblea ? composta da tutti i soci ordinari.
2. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, ? presieduta dal Presidente dell’associazione.
1. L’Assemblea in via ordinaria:
Art. 12
(Funzioni)
– Elegge i componenti del Consiglio Direttivo che a loro volta eleggono al loro interno il Presidente;
– Elegge il Collegio dei Revisori dei conti ove istituito;
– Fissa i regolamenti dell’associazione;
– Esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo, proposto dal Consiglio Direttivo;
– Esamina e approva, con eventuali modifiche, il bilancio di missione, il codice etico e il programma delle attivit? preventivo e consuntivo dell?associazione;
– Ratifica l’ammontare delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo a carico dei soci;
– Delibera in ordine alle proposte riguardanti l?eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
– Delibera sulle materie attinenti l’attivit? associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea in via straordinaria delibera sullo scioglimento dell?associazione, sulle richieste di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, e sulle materie attinenti l’attivit? associativa aventi carattere 1. straordinario.
Art. 13
(Convocazione)
1. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria per approvare i bilanci consuntivo dell?anno precedente e preventivo dell?anno in corso almeno una volta l’anno, nei termini di cui all?articolo 2364 codice civile.
2. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’avviso deve essere affisso all’albo della sede almeno una settimana prima del giorno fissato per l’adunanza e comunicato a ciascun socio.
4. Il Presidente pu? convocare l?Assemblea qualora ne ravvisi la necessit?. L?Assemblea deve essere convocata entro un termine ragionevole quando ne ? fatta motivata domanda da almeno un decimo dei soci o dal Consiglio Direttivo.
Le assemblee ordinarie e straordinarie dell?associazione sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con un avviso di convocazione pubblicato sul web site dell?associazione, tale avviso, viene inoltrato agli associati al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica che contenga l?ordine del giorno, la data, l?ora e il luogo della riunione, che pu? essere anche diverso dalla sede dell?associazione. L?avviso pu? contenere la data
per la 1. seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione. In casi di eccezionale urgenza la convocazione pu? essere effettuata anche mediante affissione dell?avviso nella bacheca dell?associazione nei locali dell?ospedale Pausilipon di Napoli, sempre con il medesimo preavviso. Per le assemblee chiamate a deliberare sui bilanci il preavviso di convocazione deve essere di almeno 15 giorni.
Art. 14
(Validit? dell’Assemblea)
1. In prima convocazione l’Assemblea ? validamente costituita con la presenza della met? pi? uno dei soci ordinari, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente.
2. In seconda convocazione, l?Assemblea ? validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purch? avvenga almeno il giorno seguente alla data della prima convocazione.
3. Ciascun socio non pu? essere portatore di pi? di una delega.
Art. 15
(Votazione)
Nelle assemblee hanno diritto di voto i nuovi soci e coloro che risultino aver 1. rinnovato l?adesione.
2. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze richieste dall?art. 21, comma 3, c.c.,
4. Se il Presidente non dispone diversamente i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone o il rinnovo del Consiglio Direttivo che si former? contando la somma dei voti di preferenza.
5. Tutti i soci ordinari, in regola con il versamento delle quote sociali, possono far pervenire alla segreteria dell?Associazione, via Raccomandata o fax o posta elettronica cos? come da indirizzo presente nel libro soci, la loro candidatura a componente del Consiglio Direttivo entro le 23:59 di 5 gg antecedenti la data della prima convocazione dell?Assemblea.
Art. 16
(Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea, appositamente nominato, che funge da segretario, i verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
Il verbale ? custodito, a cura del Presidente, nella sede dell’associazione o in luogo da lui indicato.
Ogni aderente dell’associazione ha diritto a consultare il verbale (e di trarne copia a proprie spese).
CAPO II ? IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
(Elezione)
Il Presidente dell’associazione ? il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio viene eletto dall?Assemblea a votazione segreta tra i soci aventi diritto di elettorato passivo, ogni socio potr? esprimere fino a 5 preferenze, quanti sono i membri del Consiglio.
Art. 18
(Composizione)
1. Il Consiglio Direttivo, di seguito detto Direttivo, ? composto da cinque membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo cos? formato, una volta eletto, pu? farsi coadiuvare da soggetti esterni.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto, con funzioni consultive, un medico del Dipartimento di oncologia ed emomatologia dell’azienda ospedaliera Pausilipon di Napoli.
Art. 19
(Durata e funzioni)
1. Il Direttivo dura in carica per il periodo di un triennio; esso pu? essere revocato dall?Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Il Direttivo svolge e promuove, su indicazione dell’Assemblea, le attivit? relative all’associazione.
3. Il Direttivo esercita ogni facolt? per il raggiungimento delle finalit? sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all’Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l?ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all?Assemblea dei soci.
4. Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l?obbligo di attenersi e far osservare i compiti statutari, ad esso compete:
– Fissare le norme di funzionamento dell’associazione;
Provvedere l’amministrazione ordinaria e – straordinaria delle risorse economiche dell’associazione e redigere il bilancio da sottoporre all’Assemblea;
– Promuovere tutte le iniziative atte a formare ed educare i soci sull’attivit? mirata a favorire l’integrazione sociale di coloro che soffrono situazioni di emarginazione;
– Provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei registri dei soci ed ogni altro registro ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonch? alla conservazione di ogni documento utile;
– Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;
– Predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all’Assemblea;
– Predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche;
– Assumere eventualmente del personale;
– Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessit? ed urgenza;
– Conferire incarichi meramente istruttori ad alcuni suoi membri o anche a consulenti esterni.
2. Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti, in caso di parit? prevale il voto del Presidente.
Art. 20
(Convocazione e costituzione)
1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
2. Il Direttivo ? validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti.
3. I membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
4. In caso di cessazione di uno o pi? membri il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione tra i soci, che verr? poi confermata o meno dalla prima assemblea utile.
CAPO III – IL PRESIDENTE
Art. 21
(Elezione)
1. Il Presidente ? eletto in seno al Consiglio Direttivo tra gli eletti dall’Assemblea, a maggioranza assoluta tra i presenti.
Art. 22
(Durata)
1. Il Presidente dura in carica un triennio.
2. L’Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti pu? revocare il Presidente.
3. Una settimana prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo .
Art. 23
(Funzioni)
1. Il Presidente rappresenta l’associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi dell’associazione.
2. Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l’ordinato svolgimento dei lavori.
3. Egli sottoscrive il verbale dell’Assemblea, cura che sia custodito presso la sede dell’associazione, dove possa essere consultato dai soci.
4. In caso di necessit? e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a trenta giorni.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vicePresidente e, in mancanza di questo, dal consigliere pi? anziano di et? o da un suo delegato.
6. Previo consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente pu? conferire ad un suo delegato, anche dipendente dell?associazione, la facolt? di versare, prelevare e coordinare la gestione di depositi intestati all?associazione.
CAPO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 24
(Collegio dei Revisori dei conti)
Se nominato dall?assemblea, il Collegio ha le seguenti caratteristiche:
1. Il Collegio dei Revisori dei conti ? composto da 5 persone, tre Effettivi e due Supplenti dotate di adeguata professionalit?, eletti dall’Assemblea anche tra i non soci.
Il Collegio ha il compito di verificare il bilancio preventivo, la regolare 1. gestione e tenuta dei libri contabili e sociali in conformit? con la normativa vigente.
2. Il Collegio esprime parere scritto sul bilancio annuale consuntivo, tenuto conto della nota integrativa elaborata dal Consiglio Direttivo.
3. Nel proprio parere scritto, il Collegio esprime eventuali rilievi critici, propone e suggerisce consigli.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per il periodo di un triennio.
TITOLO V
IL PATRIMONIO E IL BILANCIO
Art. 25
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell?associazione ? costituito da:
a) beni, mobili e immobili, e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite;
b) quote associative e contributi;
a) donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, e quant?altro espressamente diretto all?arricchimento di esso patrimonio;
b) rimborsi;
c) proventi da attivit? marginali di carattere commerciale e produttivo;
d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
2. Per converso le disponibilit? erogabili sono costituite:
a) dall?importo delle quote associative;
b) da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non espressamente diretti all?arricchimento del patrimonio;
c) dalle rendite del patrimonio stesso.
Art. 26
(I beni e diritti inerenti)
1. Tra i beni dell’associazione sono compresi tutti i beni immobili, i diritti reali immobili, i beni mobili registrati e altri beni mobili, i crediti e diritti aventi per oggetto beni mobili. Sono compresi anche i frutti e le rendite che derivino da tali beni e diritti.
2. I beni e i diritti anzidetti possono essere acquisiti dall’associazione. In particolare i beni immobili, i diritti reali immobili e i beni mobili registrati sono ad essa intestati.
3. I beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell?associazione sono indicati e valutati assieme alle altre attivit? e passivit? relative all’associazione nell’inventario, che ? depositato presso la sede dell’associazione, che ogni socio ordinario ha il diritto di consultare. L’inventario deve essere aggiornato di anno in anno.
4. Le somme provenienti dall?eventuale alienazione di tali beni, da lasciti, da donazioni e quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell?Assemblea dei soci.
Art. 27
(Quote associative e contributi)
1. La quota associativa a carico dei soci ? fissata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall?Assemblea. Essa si riferisce all’anno sociale e dev?essere versata entro i primi tre mesi dell?anno; non ? frazionabile n? ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualit? di aderente.
Sono ammessi contributi provenienti da privati, dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche o da organismi privati, sia nazionali che extranazionali.
Art. 28
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di modesta entit? (cifre inferiori a ? 999,99) vengono riscosse dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo incaricato e vengono utilizzate per la realizzazione delle finalit? individuate dall?art. 7, comma 1 del presente statuto.
2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di elevata entit? (cifre superiori a ? 999,99) sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalit? statutarie dell’associazione.
3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalit? statutarie dell’associazione.
4. Il Presidente attua delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.
Art. 29
(Rimborsi)
1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attivit? dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovr? essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonch? con le finalit? statutarie dell’associazione.
2. Il Presidente d? attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 30
(Proventi derivanti da attivit? marginali)
1. I proventi da attivit? commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita contabilit? separata .
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalit? statutarie dell’associazione.
3. Il Presidente d? attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 31
(Avanzo di Gestione e Devoluzione dei beni)
1. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attivit? istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E? vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonch? di fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS direttamente collegate con l?associazione.
2. In caso di esaurimento degli scopi dell?associazione o impossibilit? di attuarli, nonch? di estinzione o scioglimento della associazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa, dopo la liquidazione e l?adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilit? sociale o a fini di pubblica utilit?,
3. Per eventuali controversie relative ad esso scioglimento ? competente il Foro di Napoli.
Art. 32
(Esercizio finanziario e Bilancio)
L?anno sociale e l?anno finanziario decorrono dal 1? gennaio al 31 1. dicembre.
1. I bilanci consuntivo e preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo, sono approvati e controllati dall?Assemblea ordinaria dei soci.
2. Il controllo ? limitato alla regolarit? contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all?Assemblea.
4. Il bilancio consuntivo dell’associazione viene redatto ogni anno.
5. Il bilancio consuntivo ? costituito dall’inventario patrimoniale e dal rendiconto della gestione. L’inventario contiene la indicazione e la valutazione delle attivit? e delle passivit? relative all’associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l’associazione sia stata beneficiaria. Il rendiconto della gestione indica le componenti positive (proventi e entrate) e negative (oneri e spese) relative all?esercizio.
6. I progetti autonomi e le attivit? particolari possono evidenziarsi in modo separato nello schema del bilancio.
7. Il bilancio pu? essere accompagnato da una relazione sulla situazione dell’associazione e sull’andamento della gestione, dal bilancio sociale e di missione.
Il bilancio consuntivo ? approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, entro il termine di mesi quattro dalla chiusura dell?esercizio precedente e comunque entro 1. i termini di cui all?art. 2364 comma 2 del codice civile.
2. Il bilancio consuntivo ? depositato presso la sede dell?associazione entro quindici giorni prima della seduta, e pu? essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata (oneri e proventi) per l?esercizio annuale successivo, e le variazioni dello stato patrimoniale previste al termine del medesimo periodo.
4. Il bilancio preventivo ? approvato dall?Assemblea entro il termine di mesi quattro prima della chiusura dell?esercizio in corso.
5. Il bilancio preventivo ? depositato presso la sede dell?organizzazione quindici giorni prima della seduta e pu? essere consultato da ogni aderente.
Art. 33
(Rendiconti di raccolta fondi)
1. Qualora vengano effettuate, seppur occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione va redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell?esercizio, e indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
TITOLO VI
LE CONVENZIONI
Art. 34
(Deliberazione delle convenzioni)
1. Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale ed altri enti e soggetti sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente, o suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.
2. Copia di ogni convenzione ? custodita, con cura del Presidente, nella sede dell’associazione.
Art. 35
(Stipulazione della convenzione)
. La convenzione ? stipulata dal Presidente dell’associazione.
Art. 36
(Attuazione della convenzione)
1. Il Presidente decide sulle modalit? di attuazione della convenzione.
TITOLO VII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 37
(Dipendenti)
1. L?associazione pu? assumere dipendenti nei limiti della sua capacit? finanziaria ed economica.
2. Le modalit? di nomina e la pianta organizzativa ove necessaria, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Consiglio Direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
I dipendenti saranno scelti tra persone di provata moralit? e capacit? professionale preferendo, a parit? di titoli e curriculum, genitori di 1. bambini, in cura presso le strutture di interesse dell?Associazione o fuori terapia.
2. L?assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilit? civile verso terzi.
Art. 38
(Collaboratori)
1. L?associazione pu? avvalersi dell?opera di collaboratori di lavoro autonomo, incluse le figure, che a norma di legge, sono previste nel mercato del lavoro, nei limiti della sua capacit? finanziaria ed economica.
2. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.
TITOLO VIII
LE RESPONSABILITA’
Art. 39
(Responsabilit? dell’associazione)
1. L’associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 40
(Assicurazione dell’associazione)
1. L’associazione pu? assicurarsi per i danni derivanti da responsabilit? contrattuale ed extracontrattuale dell’associazione stessa.
TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 41
1. L’associazione partecipa e collabora con soggetti privati per lo svolgimento delle finalit? sociali, civili, culturali e di solidariet?.
Art. 42
(Rapporti con enti e soggetti pubblici)
1. L’associazione collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalit? sociali, civili, culturali e di solidariet?.
TITOLO X
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 43
(Controversie)
1. Per la composizione delle controversie che possono sorgere tra i soci, nonch? tra l’associazione ed i soci, e che il Consiglio Direttivo non avesse potuto dirimere, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a dirimere la controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo dal direttore del dipartimento di oncologia dell?Ospedale Pausillipon .
2. I membri che compongono il collegio arbitrale sono scelti tra i non aderenti dell’associazione.
3. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la met? delle spese e competenze del terzo arbitro.
Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalit? di legge, e sono vincolanti per le parti anche se solo uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Firmato: GALLO Vincenzo
Firmato: Notaio Francesco FASANO. Segue tabellionato.